Solo 200 euro, al posto della Imposta di Registro ordinaria, nel caso si decida di comprare un immobile alle Aste giudiziarie e lo si rivenda, poi, entro due anni dall'acquisto.

Questa la novità del D.l. n. 18/2016 del 14.02.2016, art. 16, in Gazz. Uff. del 15.02.2016, che introduce una significativa agevolazione per chi compra immobili colpiti da pignoramento.

In particolare non è dovuta, nel caso esaminato, alcuna imposta di Registro in misura proporzionale (oggi pari al 9%), ma solo una imposta fissa di complessivi Euro 200, indipendentemente dal valore di aggiudicazione del bene.

L' agevolazione, già da ora, compete a tutti gli immobili che si intendono acquistare entro il 31 dicembre 2016, salvo ovviamente proroghe nel caso la agevolazione sblocchi di fatto ed in concreto il mercato immobiliare

L’unica condizione per poter usufruire della riduzione dell’imposta di registro è che il contribuente dichiari, nell’atto dell’acquisto, che intende rivendere l’immobile entro due anni.

In caso di omissione, il Fisco recupererà l’imposta inizialmente non pagata (9%), facendo scattare altresì una sanzione amministrativa del 30%, unitamente agli interessi di mora.

Possono usufruire dell’agevolazione sia i privati, sia le ditte individuali, sia le società (di persone o di capitali).

Anche la stessa Banca, che ha pignorato l’immobile e lo ha poi messo all'asta, può riacquistarlo. In tale modo la Banca potrà scontare l'imposta di registro e limitare un po' la propria perdita per il mancato pagamento del mutuo.

Chiedi personalmente al Tuo Notaio maggiori informazioni al riguardo.

di Fabrizio Santosuosso

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