IL CASO.

Ci si è chiesti se l'Agenzia immobiliare ha diritto ad ottenere il pagamento della propria provvigione, nell'ipotesi in cui un suo Cliente ha firmato una generica lettera di accettazione della proposta di acquisto, senza che poi sia seguito ne' un regolare preliminare (cd. compromesso), ne' il rogito notarile definitivo.

In altri termini, ci si chiede se la sola firma della semplice proposta di acquisto di un immobile, in forza della quale il futuro compratore si impegna a firmare, successivamente, con il venditore, il contratto preliminare vero e proprio, faccia scattare il legittimo diritto dell'Agente immobiliare alla propria provvigione.

Il DIRITTO ALLA PROVVIGIONE COMPETE ANCHE SE LA VENDITA SALTA. 

La recentissima Cassazione (Cass. 923/2017) ha definitivamente stabilito che anche se la compravendita non si conclude per ragioni non imputabili all’Agenzia, quest’ultima ha comunque diritto al pagamento della sua provvigione.

Non è rilevante il fatto che ne' preliminare, ne' rogito siano stati sottoscritti dalle parti.

Per la Cassazione il diritto alla provvigione del mediatore scatta già nel momento in cui le parti (venditore e acquirente) vengono messe in relazione tra loro dal mediatore medesimo.

LA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE. 

In sintesi, per la Cassazione la semplice sottoscrizione di una proposta (già, però, vincolante per una parte) è di per se' ampiamente valida per obbligare l'altra, nel caso di sua accettazione: ben può trattarsi di una bozza di accordo firmato davanti all’Agenzia immobiliare e redatto dalla stessa, secondo i propri moduli e formulari.

Anche, come è prassi, in due tempi diversi.

Facendo infatti ricorso alla fattispecie giuridica del "preliminare del preliminare",  la Cassazione conferma che, ai fini del pagamento della provvigione al mediatore, non rileva assolutamente la conclusione di alcun contratto formale (preliminare o rogito definitivo).

Ciò che realmente conta  sono coerentemente solo gli atti preparatori avvenuti a cura e spese della Agenzia, ossia il contatto che tra venditore potenziale ed acquirente potenziale è sorto per merito (esclusivo) dell’Agenzia immobiliare stessa.

La mancata conclusione dell'affare non può incidere, quindi, sui diritti già sorti in capo al mediatore. Diritti che si cristallizzano definitivamente al momento delle sottoscrizioni delle relative proposte ed accettazione, anche in differenti momenti.

 

STUDI NOTARILI SANTOSUOSSO- DIVISIONE PRIVATI E FAMIGLIE. 

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