MA ATTENZIONE: SOLO FINO AL 31 DICEMBRE DI QUEST'ANNO E PER CLASSE ENERGETICA "A" O "B"!

La Legge

La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 56, l. 28 dicembre 2015, n. 208) prevede una significativa detrazione Irpef, pari al 50 per cento dell’Iva corrisposta relativa agli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.

A chi spetta

La detrazione è riservata ai soli compratori persone fisiche (non quindi alle società), a condizione che l’impresa cedente abbia costruito le unità immobiliari che si intendono comprare.

La parte venditrice, quindi, deve essere necessariamente l'impresa che ha realizzato (anche solo occasionalmente ovvero attraverso appalti ovvero anche tramite società conferente) l'immobile.

Secondo la Agenzia delle Entrate la detrazione non spetta in caso di imprese che hanno solo ristrutturato l'immobile.

Secondo gli Studi del Consiglio Nazionale la detrazione spetta anche a queste ultime,  potendosi quindi affermare che il diritto alla detrazione dall’IRPEF del 50 per cento dell’Iva riguarda anche le cessioni di immobili residenziali poste in essere dalle predette imprese di “ripristino”.

Per quali tipi di immobili

Deve trattarsi di unità immobiliari di tipo residenziale, anche se con classificazione catastale A/1, A/8 e A/9.

Del tutto irrilevante è se l’immobile sia o meno utilizzato quale abitazione principale. Quindi la detrazione spetta anche per le cd. "seconde casa" o per immobili abitativi assegnati dalla società al socio (sempreché quest'ultimo sia persona fisica) o per immobili in località turistiche.

Anche l'IVA che si pagherà per le pertinenze (es. garage) è detraibile. Per i garage, nello specifico, poi si potrà poi cumulare questa detrazione con quella che spetta per i posti auto pertinenziali (D.P.R. n. 917/1986.)

Unico limite: la classe energetica dell'immobile deve essere di tipo A o B.

Anche per gli immobili in corso di costruzione (per i quali siano stati già rilasciati i titoli abitativi edilizi ed ai quali sarà assegnata la classe energetica A o B) spetta la detrazione. Opportune, in tale caso, le dichiarazioni nell'atto notarile di acquisto.

Scadenza

Attenzione però: l’Iva deve essere corrisposta al cedente tassativamente entro il 31 dicembre prossimo e , quindi nella gran parte dei casi, al momento del rogito. Un acconto non basta.

Il tutto quindi da effettuarsi entro fine anno.

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