ILLEGITTIMA L'IPOTECA

ISCRITTA DA EQUITALIA CONTRO

BENI GIA' CONFERITI IN "TRUST"

Una significativa decisione della Commissione Tributaria della Regione Lombardia (n.ro 140/8/2011) sancisce  l'lllegittimità dell' ipoteca che mira a colpire i beni del debitore in precedenza conferiti in un "trust" validamente costituito.

Secondo tale orientamento (affermato prima dalla Commissione Triburtaria  Provinciale e poi riconfermato dalla Commissione Tributaria Regionale), inatti,  non è consentito all'Ufficio di riscossione dei tributi "Equitalia Esatri S.P.A" eseguire una iscrizione ipotecaria su beni ormai usciti dalla disponibilità dell'originario debitore.

La decisione mira anche a sottolineare le profonde differenze che sussistono tra "Fondo Patrimoniale" e "Trust", posto che con l'atto costituitivo di quest'utlima figura, ormai riconosciuta dal nostro Ordinamento, viene a determinarsi un effettivo trasferimento della proprietà dei beni dal debitore ad un soggetto terzo, nei confronti del quale non possono essere iniziate azioni esecutive che riguardano il debitore originario.

Viene anche esclusa la possibilità di una iscrizione con una efficacia per cosi dire "prenotativa", cioè riferibile al momento eventuale di estinzione del "trust".

Si sottolinea infatti l'esistenza di un vero e proprio patrimonio separato ed autonomo, non solo da quello del debitore (disponente) ma anche da quello dell'amministratore (fiduciario).

 Autore: Fabrizio Santosuosso

1 Risposta

  1. Edoardo Gnutti

    Una delle poche volte che viene rispettato il diritto, non mi stupirei se il giorno dopo un altra sentenza abbia direzione opposta! Questa è la giustizia italiana ed il civil law… disgusting! Ora mai la certezza del diritto è un valore più che smarrito in questo paese! Non ci spera più nessuno, ci si affida semplicemente agli umori ed alle convinzioni ideologiche dei giudici!

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