Le reti di imprese sono soggetti giuridici costituiti da imprenditori che condividono un progetto.
Con un contratto diverse imprese si impegnano ad esercitare in comune una o più attività economiche comprese nei rispettivi oggetti sociali al fine di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
L'obiettivo perseguito e la durata del contratto sono gli elementi fondamentali per differenziare le reti di imprese da altre forme aggregative quali i consorzi e le ATI (associazioni temporanee di imprese).
Il consorzio è un contratto con il quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.), le associazioni temporanee di imprese servono per partecipare a gare d'appalto e si caratterizzano per il conferimento collettivo di un mandato con rappresentanza all'impresa capogruppo.
La differenza fondamentale tra contratto di rete, consorzio e ATI sta nell'assenza, nell'associazione temporanea di imprese come nel consorzio, di un programma comune duraturo.
Le reti di imprese consentono quindi da un lato il mantenimento dell'indipendenza delle singole realtà d'impresa partecipanti alla rete, dall'altro il miglioramento della dimensione necessaria per affrontare i competitors sui mercati globali.
Si tratta di uno strumento ritagliato appositamente per il tessuto imprenditoriale italiano, composto da micro, piccole e medie imprese efficienti ma spesso incapaci di competere con imprese più strutturate e di maggiori dimensioni.
La tradizionale forma di aggregazione attraverso fusioni e acquisizioni si è rivelata difficoltosa, poichè rimane forte la resistenza a cedere o condividere il controllo dell'impresa da parte del singolo imprenditore.
Le reti di imprese propongono quindi un approccio graduale ad un inevitabile processo di concentrazione. Potremmo dire che le reti d'impresa mantengono le diversità nell'unità di scopo e di progetto.
La prima nozione di "rete" è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 6-bis, co. 1 e 2, DL n. 112/2008 (conv. con L. n. 133/2008).
Secondo questa originaria definizione, le reti erano aggregazioni di singoli centri produttivi.
Il successivo art. 3, commi 4-ter e 4-quater DL n. 5/2009 (conv. con L. n. 33/2009), modificato dall'art. 42, DL n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010), ha introdotto nel nostro ordinamento la nozione di "contratto di rete", ossia un contratto tra imprenditori stipulato allo scopo di "accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitiva.
In seguito sono state introdotte modifiche dai Decreti Sviluppo (DL n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012) e Sviluppo-bis (DL n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012) i quali, oltre a confermare la centralità del contratto di rete quale strumento di politica industriale per aumentare la competitività e la produttività delle PMI favorendo la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la crescita del sistema economico nazionale, hanno delineato con maggiore precisione il quadro complessivo della normativa sul "contratto di rete, introducendo delle modifiche anche radicali.
In relazione poi alla soggettività giuridica autonoma del contratto di rete va specificato che la rete contratto è un modello contrattuale puro di rete di imprese, la cui adesione non determina l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.
La rete soggetto invece, è un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici con propria capacità contributiva. Acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario, a condizione che si verifichino gli altri specifici presupposti d'imposta.
Tale interpretazione è coerente con la soggettività tributaria attribuita ad altri enti collettivi non personificati (associazioni non riconosciute, società semplice, consorzi con attività esterna, GEIE).
È quindi utile che nella fase immediatamente successiva alla costituzione il contratto preveda la formazione di una rete leggera al fine di verificare la compatibilità dei comportamenti imprenditoriali, la fattibilità e l'utilità economica del progetto; a seguito dell'incremento dell'attività comune e del consolidamento dei rapporti con clienti e fornitori, il contratto stesso può essere modificato facendo evolvere il modello originario verso una rete pesante o addirittura verso una rete soggetto.

Dr. Gianbattista Mombelli.

Blog NOW – il blog di Fabrizio Santosuosso

Nessun commento ancora

Lascia un commento

*