AVANZA UN NOTARIATO PIU' EFFICIENTE ED AL PASSO CON I TEMPI.

E' dello scorso giugno una importante e significativa decisione della Prima Sezione del Tar del Lazio, che vede nel notariato italiano un efficiente sistema di controllo di legalità preventivo, ma non più certamente ancorato a schemi arcaici ed oramai obsoleti e lontani dalle esigenze dei cittadini.

Il TAR, infatti, con una Sentenza dell'11 giugno 2014 ( N. 08349/2014 REG.PROV) nel confermare una sanzione emessa dall'Autorità Garante della Concorrenza a carico di un  Consiglio Notarile (che allo stesso TAR aveva, inutilmente, ricorso per la soppressione della grave sanzione inflittagli) ha ribadito una serie di principi estremamente importanti in materia di professione notarile.

Principi che offrono alla professione di Notaio un nuovo futuro, certamente più realista e concreto, ancorato alle mutate esigenze sociali e quindi più al passo con i tempi. Principi che, comunque, vengono già da qualche anno sostenuti anche all'interno della stessa Categoria da una parte di Notai, peraltro non ancorati alle tradizionali visioni del notariato, fino ad oggi ampiamente sostenute dalla parte istituzionale ed arcaica del notariato.

L'importante Giudice Amministrativo Capitolino conferma la sanzione a carico del Consiglio Notarile che (quale organo di controllo composto da notai sull'operato di singoli notai - in sintesi concorrenti che controllano concorrenti) aveva invano tentato di porre in essere un'intesa restrittiva della concorrenza,  inviando ai notai del distretto sia una circolare oggetto di delibera consiliare e sia due lettere di contenuto disciplinare, nonché mantenendo sul proprio sito internet istituzionale un tariffario notarile. Comportamenti tutti diretti a limitare l’adozione di politiche di prezzo indipendenti da parte dei singoli notai del distretto, non d'accordo con la politica tradizionalista del Consiglio notarile.   Più in dettaglio nelle due lettere inviate a tutti i notai, il Consiglio notarile: A) evidenziava l’uniformità di vedute del Consiglio stesso, tesa a scoraggiare e reprimere gli eventuali comportamenti di “scorretta concorrenza” tra colleghi a seguito della soppressione della tariffa; B) procedeva con la richiesta di acquisire gli estratti repertoriali (registri che conservano tutti i notai) degli ultimi sei mesi e delle dichiarazioni IVA per dare luogo ad "incontro" con i singoli notai affinchè "relazionassero sulle anomalie ivi rilevate"; C) si proponeva – riprendendo il tema della sorveglianza in ambito di comportamenti che concretano illecita concorrenza - la predisposizione di questionari di “costumer satisfaction” da sottoporre ai clienti in cui si chiedeva, tra l’altro, "come era stato scelto il notaio".

In sintesi, il locale Consiglio notarile  sottolineava la funzione di vigilanza di quest’ultimo nei confronti di quei notai che ponevano in essere “illecita concorrenza” mediante riduzione dei propri compensi e strategie di prezzo autonome, considerate passibili di significative sanzioni disciplinari (quali l'avvertimento o la censura, la sospensione dall'esercizio fino alla destituzione dall'albo).

Immediatamente sanzionato dall'ANTITRUST (per iniziativa di un attento notaio del Distretto, non schierato con l'atteggiamento arcaico del Consiglio dei Notai)  il Consiglio Notarile sosteneva a, propria difesa, principi ormai obsoleti e lontani dal vero notariato attuale, quello sentito invece da una buona parte del notariato, più attento alle esigenze della gente che a quelle di  "casta", ancorata quest'ultima invece alle regole formali, ma poco sensibile alle legittime turnazioni delle cariche istituzionali notarili.

In dettaglio il Consiglio notarile, inutilmente, sosteneva che:  A)  i notai non sono qualificabili come imprese e i rispettivi Consigli notarili come associazioni di imprese, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l.n. 287/90; B) la professione notarile  non è assimilabile a quella degli altri professionisti in quanto è caratterizzata dal “munus publicum”, dallo stretto legame con lo Stato, dallo svolgimento dell’attività in condizioni di terzietà e indipendenza, dall’obbligatorietà della prestazione, dalla qualità di pubblico ufficiale che garantisce la certezza legale dei rapporti giuridici e svolge attività di “giustizia preventiva” nell’interesse pubblico e della collettività; C) la normativa imponeva al Consiglio l’intervento a tutela del decoro nell’esercizio della professione ai sensi dell’art. 147 Legge Notarile; D) una lettera del Presidente (una di quelle inviate a tutti i notai) non poteva essere utilizzata per ricostruire la volontà del Consiglio. Aggiungeva la difesa del Consiglio che la comunicazione del Presidente era a mero titolo personale (?) e non poteva essere considerata come deliberazione di un’associazione di imprese; E) non vi sarebbe stata proporzione nella sanzione inflitta dall'Antitrust al Consiglio dei Notai locale, per aver l’Autorità dato luogo al medesimo giudizio di “gravità” in relazione a comportamento simile di altro Consiglio Notarile, protrattosi per quasi tre anni e con insistenza nell’azione disciplinare contro singoli notai.

Tutte le motivazioni portate dal Consiglio Notarile sono state bocciate dal Collegio del TAR romano, il quale ha introdotto importanti principi in tema di notariato italiano, condivisi da molti stessi notai: 1) sono ormai considerate “imprese”, anche per il dritto comunitario, ai fini specifici della tutela della libera concorrenza, anche gli esercenti le professioni intellettuali che offrono sul mercato, dietro corrispettivo, prestazioni suscettibili di valutazione economica (TAR Lazio, I, 25.2.11, n. 1757, 17.5.06, n. 3543 e 3.9.04, n. 8368). Sono, quindi, associazioni di imprese e quindi soggetti alle regole della concorrenza, i Consigli notarili, ovvero l'Ordine dei Notai; 2) per quel che riguarda nello specifico la professione notarile, non può costituire eccezione la natura in senso lato “pubblicistica” per escludere l’assimilabilità ad associazione di imprese, in quanto la stessa giurisprudenza comunitaria (CGUE, Grande Sezione, 24.5.11, in C47/08) ha chiarito che i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza; 3) l'attività del notaio si inquadra a pieno titolo nel genus del lavoro autonomo e, precisamente, nell'esercizio delle professioni intellettuali, come ha anche chiarito la giurisprudenza della Corte di giustizia che con sentenza della Grande Sezione in data 24 maggio 2011, ha precisato  che i notai esercitano la loro professione "in condizioni di concorrenza"; 4) l'inserimento dell'attività notarile nel quadro dei servizi professionali è confermato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 27 che sancisce solennemente che "Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'appello in cui trovasi la sua sede notarile"; 5) e' definitivamente sancito un principio fondamentale della libera concorrenza legato alla libertà di determinazione di compensi professionali, anche in relazione alle attività notarili; 6) i Consigli Notarili, in relazione alle iniziative che intraprendono verso gli iscritti dirette in qualche modo a limitare la concorrenza, anche indirettamente, proprio per la ricordata qualificazione professionale,  sono tenuti anche all’aggiornamento giurisprudenziale. Se un Consiglio ritene  sussistere incertezza normativa, deve astenersi da ogni iniziativa, senza invece orientarsi su verifiche diffuse in merito all’attività degli iscritti, sullo sfondo di una più volte richiamata “illecita” o “scorretta” concorrenza. Né vale il riferimento a diverso comportamento di altro Consiglio, prolungato per più tempo.

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5 Risposte

  1. Mi ha colpito molto l’articolo di Santosuosso. Io sono un avvocato, ma lo stesso problema circa l’uso distorto del codice deontologico a fini protezionistici c’è anche da noi. Non mi firmo per ovvi motivi.

  2. Si siamo in troppi a non essere d’accordo e questo dà fastidio.

  3. Caro Alessando, ti condivido pienamente: che ne pensi dell'”imbavagliamento” della lista sigillo?
    I nostri ottusi “capi” non amano critiche e commenti. Ci temono forse?

  4. Quanto espresso da Santosuosso nel suo articolo è da parecchio tempo condiviso da molti e sta diventando sempre più sentimento comune, anche se pochi escono allo scoperto per timore di ritorsioni disciplinari. Siamo a questo: essere obbligati a tacere per paura di essere perseguitati con infamia sociale.

  5. Apprezzo molto il coraggioso articolo del notaio Santosuosso, che si fa portavoce di tutti – e sono tanti anche se un pò timidi – quei colleghi che la pensano come lui e avallano in concordanza con la citata sentenza del tar la visione di un notariato nuovo e al passo con i tempi, amico competente e rassicurante del consumatore e pertanto dalla società intesa davvero come comunità. Scrivo coraggioso perchè so a quali rischi si espone che “canta fuori dal coro” venendo frainteso nelle sue buone intenzioni volte principalmente ad aiutare il notariato a modernizzarsi: essere competitivi significa dare il meglio di sè non solo al cliente ma anche l’appannata immagine del notariato visto, a ragione, come casta chiusa arroccata a conservare i propri privilegi.

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