FONTE NORMATIVA:
- Articolo 9 legge 6 agosto 2013 n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione Europea - Legge Europea 2013";
- Circolare Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38;
- Modalità attuative emanate dal direttore dell'Agenzia delle Entrate.
AMBITO SOGGETTIVO
- Persone fisiche;
- Enti non commerciali;
- Società semplici e soggetti equiparati;
- Persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
NATURA DELL'OBBLIGO
Obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all'estero e le attività di natura finanziaria (tra cui bonifici provenienti dall'estero) suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
ALIQUOTA:
I flussi finanziari provenienti in cui è comunque coinvolto un intermediario finanziario (banca, fiduciaria, società di intermediazione mobiliare, etc) dall'estero vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e soggetti ad una ritenuta d'ingresso applicabile automaticamente pari al 20%.
ESCLUSIONI:
La ritenuta non si applica ai soggetti che ricevono bonifici nell'ambito della propria attività d'impresa o di lavoro autonomo.
Il contribuente potrà esimersi dall'imposizione mediante autocertificazione, possibilmente preventiva, rispetto alla movimentazione finanziaria.
Per prassi tale auto-dichiarazione può coprire l'intero periodo d'imposta considerato.
EFFICACIA:
1° febbraio 2014.
Tuttavia i primi versamenti all'erario da parte degli intermediari andranno effettuati il 16 luglio 2014 conguagliando tutte le ritenute maturate dal 1° febbraio.
Successivamente si verserà ogni 16 del mese successivo alla effettiva percezione.
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