FONTE NORMATIVA:

- Articolo 9 legge 6 agosto 2013 n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione Europea - Legge Europea 2013";

- Circolare Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38;

- Modalità attuative emanate dal direttore dell'Agenzia delle Entrate.

AMBITO SOGGETTIVO

- Persone fisiche;

- Enti non commerciali;

- Società semplici e soggetti equiparati;

- Persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

NATURA DELL'OBBLIGO

Obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all'estero e le attività di natura finanziaria (tra cui bonifici provenienti dall'estero) suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

ALIQUOTA:

I flussi finanziari provenienti in cui è comunque coinvolto un intermediario finanziario (banca, fiduciaria, società di intermediazione mobiliare, etc) dall'estero vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e soggetti ad una ritenuta d'ingresso applicabile automaticamente pari al 20%.

ESCLUSIONI:

La ritenuta non si applica ai soggetti che ricevono bonifici nell'ambito della propria attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Il contribuente potrà esimersi dall'imposizione mediante autocertificazione, possibilmente preventiva, rispetto alla movimentazione finanziaria.

Per prassi tale auto-dichiarazione può coprire l'intero periodo d'imposta considerato.

EFFICACIA:

1° febbraio 2014.

Tuttavia i primi versamenti all'erario da parte degli intermediari andranno effettuati il 16 luglio 2014 conguagliando tutte le ritenute maturate dal 1° febbraio.

Successivamente si verserà ogni 16 del mese successivo alla effettiva percezione.

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