Si prospetta l'ipotesi di scioglimento di una Società in accomandita semplice (inattiva e in vita esclusivamente perchè possiede un bene strumentale totalmente ammortizzato del valore di mercato di Euro 100.000,00) con contestuale assegnazione del bene ai soci (persone fisiche non imprenditori).
In tal caso, facendo ricorso alla normativa di cui al D.L. 83/2012 si potrebbe non applicare l'IVA e si applicherebbero pertanto le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
La regola fiscale determina che l'assegnazione di beni ai soci è normalmente rilevante ai fini IVA, ma la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E/2002 chiarisce, che fanno eccezione le assegnazioni di beni per i quali in origine (sia per motivi oggettivi che per motivi soggettivi), non fu detratta l'Iva.
Nell'ipotesi invece in cui l'IVA sia applicabile (perchè detratta all'origine), se il bene è immobile rileva l'articolo 10 punti 8-bis e 8-ter del Dpr 633/72 che dispone di regola l'esenzione.
In definitiva nella fattispecie prospettata, trattandosi di bene strumentale o commerciale, (con IVA detratta all'origine) l'imposta di registro è applicata in misura fissa, mentre le ipocatastali sono applicabili al 4 per cento.
Nell'ipotesi invece in cui il bene non sia commerciale, l'esenzione IVA comporta l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale del 9% per immobili abitativi e delle ipocatastali in misura fissa pari a 50 Euro ciascuna se collegate a un atto nel quale è corrisposta l'imposta di registro in misura proporzionale, 200 Euro ciascuna se l'imposta di registro è a sua volta applicata in misura fissa.

Dr. Alessandro Clini

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