La legge n.124/2017 consente al compratore di un contratto di compravendita (ma anche al venditore, se lo richiede) di depositare il prezzo concordato (tutto o solo una parte) al Notaio anziché direttamente al venditore.

Perché la Legge ha previsto questa grande opportunità?

Se, come normalmente accade, tutti i soldi vengono consegnati (con assegni, bonifici o contanti inferiori a 3000 euro) da chi compra a chi vende al momento della firma del rogito, non sono matematicamente esclusi rischi connessi alla compravendita.

Può capitare (raramente) che la data fino alla quale il Notaio può effettuare accertamenti di ipoteche o altri vincoli non sia esattamente quella del rogito (spesso i Pubblici Uffici sono aggiornati solo 1/3 giorni prima). Oppure può accadere che, nonostante il Notaio sia celere nel trascrivere l'atto nei Pubblici Uffici, impieghi comunque alcune giornate lavorative per poterlo fare correttamente.

In quel lasso di tempo, tutte le eventuali vicende che riguardano il venditore possono far rischiare il prezzo, ormai pagato il giorno del rogito, dall’ignaro compratore.

Molto più frequentemente, inoltre, può accadere che nonostante si intenda andare a rogito velocemente (cioè compratore e venditore sono d'accordo, per le rispettive esigenze, a sottoscrivere subito l'atto definitivo dinanzi il Notaio), determinate "cose" devono essere ancora fatte.

Si pensi, ad esempio, a quando un costruttore deve rifinire o completare alcune parti della casa. Oppure, quando il venditore richiede di rimanere ancora per un periodo dentro la casa, prima di liberarla. Ovvero, quando il venditore deve pagare una serie di debiti (per esempio spese condominiali o vecchi mutui) proprio con quei soldi che ricava dalla vendita.

Per essere sicuri che tutte queste attività vengano compiute correttamente (non solo se, ma anche nei modi e nei tempi concordati) è strettamente opportuno non consegnare tutto e subito al compratore. Questo, infatti, una volta incassato tutto il prezzo, pare non abbia più tutta quella fretta e precisione per completare quanto concordato.

La nuova Legge, infatti, intende correttamente tutelare il compratore che si accinge a comprare la casa, affidando il compito di tutelarlo proprio al Notaio.

Infine, per ulteriore tutela, la stessa nuova Legge prevede che il Notaio trattenga quei soldi (il prezzo o solo la parte concordata) fino al periodo stabilito dalle parti, su un conto corrente assolutamente dedicato (in sintesi come se appartenesse allo Stato) impignorabile e i cui interessi sono destinati a fini pubblici.

Chiedi maggiori informazioni al Tuo Notaio.

STUDI NOTARILI FABRIZIO SANTOSUOSSO - di Fabrizio Santosuosso

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