La Corte d'Appello di Trieste nell'ordinanza n. 207/2017 ha coerentemente stabilito che in sede di negoziazione assistita intervenuta tra due coniugi, durante la separazione, è sempre necessario l'intervento notarile qualora venga ceduta una quota immobiliare da un coniuge all'altro.

La Corte ha evidenziato non essere sufficiente la sottoscrizione certificata degli avvocati, non ritenendo equiparabile l'accordo di negoziazione agli altri provvedimenti che concludono l'iter della separazione avanti all'Autorità Giudiziaria, sia essa consensuale o contenziosa.

Precisa la Corte che l'autentica dell'avvocato ha come unico fine la successiva trasmissione dell'accordo di negoziazione all'ufficiale dello Stato civile del Comune.

Si deve escludere, invece, che analogo potere certificativo possa essere riconosciuto agli avvocati ai fini delle trascrizioni immobiliari, trascrizioni che richiedono specifiche competenze tecniche individuabili, in maniera diffusa e fisiologica, solo nella funzione notarile.

In altri termini e sintetizzando, la trascrizione nei registri immobiliari necessita di un controllo non solo genericamente specialistico e qualificato (quello dell'avvocato), ma dettagliatamente tecnico e pubblicistico (quello del notaio).

Infatti, principio essenziale e cardine del sistema della pubblicità immobiliare è la terzietà del soggetto che la richiede, terzietà certamente esclusa per soggetti legati dal rapporto professionale ad una delle parti.

Occorre, infine, evidenziare che nella circolazione giuridica degli immobili, il controllo tecnico e specifico compiuto da un soggetto terzo rispetto ad un soggetto di parte (quella della parte venditrice) fa inevitabilmente assumere all'immobile stesso un "maggior valore intrinseco", valore derivante dalla certezza della sua futura commerciabilità valutata e certificata da un soggetto terzo e pubblico qual'e' il Notaio.

Fabrizio Santosuosso - BLOG NOW ("Notaio on web" del Notaio Santosuosso)

Nessun commento ancora

Lascia un commento

*