LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO E DEL NOTAIO.

TRA TIPICITÀ E ATICIPITA’. DUE SISTEMI A CONFRONTO.

DUE NORME: UNA ABROGATA. L’ALTRA NO.

Il 2006 rappresenta per l’Italia un anno rivoluzionario per il sistema disciplinare di due categorie istituzionali, di fondamentale importanza per la vita di uno Stato.

Nello stesso anno, infatti, vengono modificate sia le regole che riguardano i procedimenti disciplinari a carico dei Magistrati, sia quelle relative ai procedimenti disciplinari a carico dei Notai.

Per quanto riguarda i Notai italiani, i due contrapposti principi fondamentali che vengono recepiti dal Legislatore nazionale sono:

A) da una parte, una elencazione tipica degli illeciti disciplinari (comportamenti previsti nel codice deontologico notarile, poi modificato nel 2008 e costantemente aggiornato);

B) dall’altra, il mantenimento di una norma “cd. in bianco” (art. 147 lett. a, legge 89/1913) che sanziona, a tutt’oggi, il comportamento del Notaio che “compromette in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità o reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile”.

In altri termini, per il notariato, viene mantenuta in vigore una norma che, nel 2014, consente persino la destituzione definitiva (ovvero, la “sola” sospensione temporanea dall’esercizio delle funzioni) del notaio che, in qualunque modo, con il proprio comportamento realizza la compromissione di valori “ontologicamente soggettivi”: il decoro ed il prestigio di una classe di appartenenza.

Per i Magistrati italiani, nel 2006, viceversa il sistema originariamente in vigore viene di fatto radicalmente modificato. Infatti, fino al 2006 l’ analoga norma “in bianco” (oggi per i Notai l’art. 147 lett. a) Legge Notarile) era rappresentata, per i Magistrati, dall’art. 18, R.d. Lgs. 31 maggio 1946 N.ro 511. Norma, questa, che prevedeva che “il magistrato che manchi ai suoi doveri ovvero tenga, in ufficio o fuori, una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, ovvero che comprometta il prestigio dell’Ordine Giudiziario, e’ soggetto a sanzioni disciplinari…..“.

Tale norma riguardante i Magistrati viene espressamente abrogata dall’art. 1 del D.Lgs del 23 febbraio 2006 N.ro 109.

L’attuale Legge in vigore, infatti, premessa una ampia e solenne enunciazione dei doveri e degli oneri di ciascun Magistrato, elenca una dettagliata e specifica casistica TIPICA degli illeciti disciplinari del Magistrato.

In altri termini, e per riassumere, nel sistema sanzionatorio disciplinare notarile all’elenco di illeciti tipici, si aggiunge un ampio e discrezionale criterio di atipicità nella individuazione degli illeciti perseguibili. Criterio che, viceversa, nel sistema sanzionatorio dei Magistrati è stato di fatto ed in concreto abrogato nel 2006, a seguito di aspre critiche da parte sia della classe politica che da parte della stessa Magistratura.

Orbene, viene da chiedersi quali siano le motivazioni della relativa abrogazione che prevede, per i Magistrati e non per i Notai, il passaggio da un sistema di “atipicità degli illeciti” (quello ancora in vigore per i Notai) ad un sistema sanzionatorio basato correttamente sulla “tipicità degli illeciti” (quello oggi in vigore per i Magistrati).

La risposta deve essere evidentemente ricercata dalla avvertita esigenza (coerentemente presente nella Magistratura, ma inspiegabilmente assente in parte della Classe notarile) di non ancorare addebiti disciplinari ad un sistema sanzionatorio caratterizzato da indeterminatezza ed insufficienza di generiche previsioni.

Come autorevolmente affermato dalla stessa Magistratura, la latitudine di una norma in bianco (come l’art. 147 lett. a)) e la sostanziale genericità e discrezionalità delle nozioni di “compromissione”, di “decoro” e di “prestigio”, non consentono una corretta individuazione preventiva di ciò che (deontologicamente) lecito è e di ciò che, invece, (deontologicamente) lecito non tanto è.

La stessa classe politica e gli stessi Organi giudicanti dovrebbero porsi un serio quesito e, con un po’ di buon senso, chiedersi se, solo per il notariato e non per la Magistratura stante la abrogazione avvenuta, ci sia un interesse al mantenimento di una siffatta norma che, così come strutturata, può meglio duttilmente prestarsi ad un uso discriminatorio e strumentale da parte dei titolari della azione disciplinare che, nel settore dei notai, spetta guarda caso a colleghi notai operanti nella stessa area geografica del notaio incolpato.

In un ottica di civiltà giuridica e’ auspicabile una precisa regolamentazione coerente ed uniforme, di tutti quegli strumenti, quale quello disciplinare, che incidono inevitabilmente sui diritti soggettivi e fondamentali di ogni individuo.

BLOG NOW – il Blog di Fabrizio Santosuosso

 

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